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Legge 210/2004

Detrazione box 36%



L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa.


Quando spetta l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, e cioè il pagamento dell’IVA al 4% se si acquista da un costruttore oppure l’imposta di registro al 3% se si acquista da un privato?

L’acquirente deve rispettare le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di un acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso così come individuate dal D.M. 2 agosto 1969.

  • l’immobile dev’essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha oppure stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività.

  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal comiuge usufruendo delle attuali o precedenti agevolazioni sulla prima casa.

Tutto quanto sopra descritto vale anche nel caso dell’acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto.

Nel caso di dichiarazione mendace o di vendita dell’immobile acquistato con i benefici della prima casa prima del decorso termine di cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, IVA, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria anzichè agevolata, nonchè una sooprattassa pari al 30% delle stesse imposte, e gli interessi di mora.

Ed esempio: se un contribuente attesta, senza averne il diritto, di essere in possesso dei requisiti “prima casa” per acquistare un appartamento di 100 mila euro presso un’impresa di costruzioni, gli sarà richiesta la seguente penalità: (IVA accertata 10% - IVA versata 4%) = IVA dovuta + 30% dell’IVA dovuta + interessi moratori, e cioè. (10.000€ - 4.000€) = 6.000€ + 1.800€ = 7.800€ + interessi di mora.

Le predette disposizioni però non si applicano qualora in contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici della prima casa, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.