Normative |
L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa.
L’acquirente deve rispettare le seguenti condizioni:
Tutto quanto sopra descritto vale anche nel caso dell’acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto. Nel caso di dichiarazione mendace o di vendita dell’immobile acquistato con i benefici della prima casa prima del decorso termine di cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, IVA, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria anzichè agevolata, nonchè una sooprattassa pari al 30% delle stesse imposte, e gli interessi di mora. Ed esempio: se un contribuente attesta, senza averne il diritto, di essere in possesso dei requisiti “prima casa” per acquistare un appartamento di 100 mila euro presso un’impresa di costruzioni, gli sarà richiesta la seguente penalità: (IVA accertata 10% - IVA versata 4%) = IVA dovuta + 30% dell’IVA dovuta + interessi moratori, e cioè. (10.000€ - 4.000€) = 6.000€ + 1.800€ = 7.800€ + interessi di mora. Le predette disposizioni però non si applicano
qualora in contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile
acquistato con i benefici della prima casa, proceda all’acquisto
di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. |